IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Universita' intese ad ottenere il riordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici succitati e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Viste le proprie note n. 6507 del 10 febbraio 1987 e n. 8378 del 3 marzo 1988 con le quali sono state trasmesse all'allora Ministero della pubblica istruzione le delibere degli organi accademici succitate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 20 giugno 1987, favorevole al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia; Vista la nota ministeriale n. 1515 del 27 luglio 1989 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 14- bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, la denominazione della scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia e' soppressa e sostituita dalla seguente: "scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia". Sono inoltre soppressi gli articoli relativi alla suddetta scuola e sostituiti dal seguente articolo unico: Art. 218. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia presso l'Universita' degli studi di Ancona. La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilita' binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La scuola rilascia il diploma di ortottista - assistente in oftalmologia. Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti. Per l'attuazione delle attivita' didattiche, programmate dal consiglio della scuola provvedono la facolta' di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica oculistica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nel limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare; ottica fisica e fisiopatologica; ortottica; psicologia infantile. 2 Anno: elementi di patologia oculare; elementi di neuroftalmologia; nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica; ortottica. 3 Anno: tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame della refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluorangiografia); ortottica; nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'eta' infantile; nozioni di medicina legale *. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio. Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: day hospital c/o ospedale regionale Umberto 1 di Ancona; day hospital c/o ospedale regionale di Torrette (Ancona); divisione di oculistica - U.S.L. n. 12; reparto di clinica oculistica - Universita' di Ancona; ambulatorio di ortottica c/o ospedale Umberto 1 di Ancona; ambulatorio di ortottica c/o ospedale regionale di Torrette (Ancona); laboratorio di contattologia ospedale regionale di Torrette di Ancona; laboratorio di elettrofisiologia ospedale regionale di Torrette di Ancona; laboratorio laser e fluorangiografia ospedale regionale di Torrette di Ancona. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione predisposta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto rettorale sara' inviato al superiore Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ancona, 23 marzo 1990 Il rettore: BRUNI